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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
58.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Accertamento, contenzioso, riscossione e varie)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole «rinuncia ad impugnare» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,».
  2. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale) – Prima dell'emissione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione o altri atti impositivi diversi da quelli di mera liquidazione di imposte dichiarate dal contribuente, l'ufficio impositore, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica al contribuente un preventivo invito al contraddittorio.
  Nell'invito di cui al comma 1, nella forma di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:
   a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce il controllo, ove si tratti di tributo periodico;
   b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;
   c) il termine assegnato, non inferiore a sessanta giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte e non inferiore a quindici giorni per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

  Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
  Prima del decorso di sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 l'atto impositivo non può essere emesso, salvo casi di particolare urgenza, non dipendenti dal comportamento dell'ente impositore, da motivare, a pena di nullità, nello stesso atto impositivo.
  Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo. In tal caso, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
  Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:
   a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;
   b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi centoventi giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;
   c) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente in sede di comparizione presso l'ufficio o attraverso i documenti e le memorie scritte, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso;
   d) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».

  3. L'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è abrogato.
  4. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;
   b) il comma 4 è abrogato.

  5. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente comma: «1-novies. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela.».
  6. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal presente decreto legislativo, la trasmissione della notizia di reato è preceduta dalla notificazione al contribuente di un avviso ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.».

  7. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima.».