Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Regime sanzionatorio degli assegni privi della clausola di trasferibilità)
1. Il comma 1 dell'articolo 63, del titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:
«1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del 10 per cento del valore oggetto del trasferimento. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del valore oggetto del trasferimento.»