Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Incremento Fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992)
1. Il fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.