Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.