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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.023. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
58.023.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Interpretazione autentica in materia di equiparazione degli interessi di sospensione amministrativa e giudiziale agli interessi di mora a seguito della adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione)

  1. Ai fini della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, gli interessi di mora non dovuti per il perfezionamento di tale procedura si intendono comprensivi degli interessi che maturano, dopo l'affidamento dei carichi agli agenti della riscossione, a seguito della concessione in via amministrativa ovvero giudiziale della sospensione della riscossione.
  2. Non si fa luogo al rimborso degli interessi di sospensione di cui al comma 1 eventualmente già corrisposti.