Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
All'articolo 66, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. La tariffa unitaria può essere, altresì, ridotta di un importo non superiore alla metà qualora all'interno delle unità immobiliari di cui all'articolo 62, comma 4, vengano svolte le attività legali e di contabilità di cui alla lettera M codici attività ATECO.»