Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
1. Le disposizioni di cui al comma 935, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 devono intendersi applicate anche alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta sul valore aggiunto, erroneamente assoggettate al tributo.