Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
All'articolo 13, comma 1, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, le parole: «entro 20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 giorni».
L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito come segue:
1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I soggetti indicati nel primo comma presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.