stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
57.4. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 448, le parole: «e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»;
   b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   « d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) e d), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)».

  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 3,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
   b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.