stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.36. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
57.36.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro tre anni dalla conclusione della procedura delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel budget assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, redatto nel rispetto delle corrispondenti linee di indirizzo di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.».