Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.