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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.14. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
57.14.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10% del gettito medesimo».

  2-ter. Il comma 6-bis, articolo 4, della legge 30 dicembre 2015, n. 210, è sostituito dal seguente:
  «6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68».

ident. 57.33.