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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 54.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
54.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire il trasferimento dei rami d'azienda operativi, senza cessazione o discontinuità delle operazioni di volo, Alitalia in amministrazione straordinaria è autorizzata a costituire un nuovo veicolo societario al quale trasferire, dopo aver conseguito le necessarie autorizzazioni e licenze aeronautiche e secondo le indicazioni del Ministero vigilante sulla procedura, la proprietà dei compendi aziendali. I commissari straordinari provvedono con immediatezza e comunque non oltre il 30 novembre 2019 alla costituzione della predetta società e a richiedere all'Enac per essa il certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio per il trasporto aereo.

  2-ter. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al conseguimento da parte della società di cui al comma 2-bis delle certificazioni e licenze che ne consentono la piena operatività aeronautica, il finanziamento di cui al comma 1 e il finanziamento stabilito dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, successivamente incrementato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono integralmente restituiti allo Stato da Alitalia in amministrazione straordinaria.
  2-quater. Nel caso di disponibilità di cassa insufficienti, i prestiti sono restituiti in natura, trasferendo allo Stato la proprietà del nuovo veicolo societario di cui al comma 2-bis del presente articolo, al quale sono conferiti tutti gli attivi aziendali, inclusivi dei crediti e delle disponibilità liquide, sino alla concorrenza del valore dei prestiti e degli interessi maturati. I complessi aziendali, comprensivi di marchi, brevetti, licenze e autorizzazioni, incluse quelle relative all'esercizio del trasporto aereo, sono trasferiti nella loro piena funzionalità e operatività. È altresì trasferito il personale con i relativi contratti e diritti, incluso il trattamento di fine rapporto. È abrogato l'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2-quinquies. Al nuovo veicolo societario di cui al comma 2-bis, dopo il trasferimento di cui al comma 2-quater, sarà assicurata una gestione pubblica per un periodo transitorio compreso tra diciotto e ventiquattro mesi. Tale gestione avrà l'obiettivo di creare le condizioni per il rilancio aziendale attraverso la definizione di un piano industriale di ristrutturazione e l'avvio del medesimo. Il piano d'impresa, da predisporsi entro tre mesi, dovrà essere in grado di individuare il miglior modello di business, descrivendone condizioni e tappe di realizzazione e dimostrandone la sostenibilità economico-finanziaria. Conformemente agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» il piano sarà sottoposto alla valutazione della Commissione Europea ai fini dell'approvazione da parte della medesima della partecipazione pubblica transitoria al capitale. Il piano sarà inoltre proposto, entro il termine della gestione pubblica provvisoria, a nuovi soggetti economici disponibili a partecipare al capitale e ad acquisire eventualmente la titolarità della gestione aziendale.