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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
53.04.
ritirato

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di spedizioni di carte valori)

  Al comma 3 dell'articolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le spedizioni postali delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter, ove consentite, e di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, considerato l'interesse pubblico relativo alla natura delle stesse, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato».