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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
52.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500 e nel limite di spesa per la finanza pubblica di 30 milioni di euro all'anno, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale motoairbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. Al comma 2 dell'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «è prevista un'aliquota pari al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista un'aliquota pari al 10,3 per cento».