Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
«Art. 51-bis.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)
Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'articolo 3-bis, comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata estratta da uno dei seguenti elenchi:
a) Indice Nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC);
b) Registro generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE);
c) Registro imprese (CCIAA).»