Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, di seguito denominato Ministero, al fine di diminuire i costi gestionali e di semplificare e ridurre i tempi delle procedure, può stipulare con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura convenzioni per l'erogazione dei pagamenti nell'ambito dei settori agricolo-agroalimentare, ippico e ittico, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari e straordinari a favore di un numero rilevante di operatori.
2. Il Ministero, al fine di velocizzare i tempi di pagamento e procedere alla liquidazione degli importi spettanti, ha la facoltà di ricorrere alla emissione di documenti contabili quali le autofatture in tutti i casi in cui, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari e straordinari, si riscontrano pagamenti periodici a favore di un numero rilevante di operatori.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono regolamentate le modalità di trasferimento delle risorse nonché i criteri di verifica e controllo.