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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.19. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
5.19.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 1014,81 per ettolitro anidro.

  4-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2020, l'aliquota di accisa sui prodotti alcolici intermedi di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 86,89 per ettolitro anidro.
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Contrasto alle frodi in materia di accisa con le seguenti: Disposizioni in materia di accisa.