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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 47.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
47.2.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, l'Ente autonomo Volturno (EAV) s.r.l. è autorizzato ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.