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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2019  [ apri ]
46.6. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e locale.