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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
46.4.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.

  1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis recano norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana in sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.