Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di fiscalità locale)
1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:
683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e al comma 169, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 maggio di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.