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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
46.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite al comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;
   c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.