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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.2.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di agevolare l'attivazione degli interventi idonei a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi erogati, il Ministero della salute entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, definisce i criteri per la determinazione di un piano di riorganizzazione contestuale della rete delle strutture sanitarie ambulatoriali accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio tenendo conto delle aggregazioni funzionali delle strutture eroganti prestazioni, in tutte le forme previste dal codice civile scelte liberamente dalle stesse e come già previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 11669 del 16 aprile 2015.
  1-ter. In fase transitoria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis, le strutture interessate, anche già aggregate, sono tenute a comunicare alle regioni, il loro attuale stato o la eventuale forma di aggregazione che intendano adottare. Le regioni provvedono, entro e non oltre i 180 giorni successivi, al riallineamento del sistema di strutture esistenti, senza soluzione di continuità operativa delle stesse.
  1-quater. La creazione di nuove aggregazioni di strutture o l'adesione di strutture ad aggregati già esistenti, potrà avvenire soltanto successivamente al completamento del processo di riallineamento di cui al comma 1-ter.