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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Fatta salva ogni altra disposizione normativa in materia e l'aderenza allo standard internazionale di etica e qualità scientifica di cui alle linee guida di buona pratica clinica, recepite con decreto ministeriale 15 luglio 1997, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, in fase di approvazione di una sperimentazione clinica da parte del competente Comitato Etico, il medico sperimentatore è obbligato a sottoporre l'elenco delle eventuali consulenze intercorse con l'impresa titolare del medicinale, al fine di verificare la sussistenza di condizioni che alterino la necessaria indipendenza dell'operatore sanitario interessato. Ogni qual volta un'impresa farmaceutica intenda conferire al medico sperimentatore un incarico di consulenza a qualsiasi titolo, è obbligatoria la preventiva autorizzazione in capo all'ente datore di lavoro.».