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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Sanzioni pubblicità sanitarie ingannevoli)

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui al presente articolo.