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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni per riqualificare e migliorare presidi socioassistenziali e sociosanitari e migliorare la qualità di vita delle persone residenti e ricoverate)

  1. Al fine di migliorare la qualità di vita e tutelare la salute delle persone che vi risiedono e che vi sono ricoverate, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due successivi, ai presidi socio-assistenziali e socio sanitari esistenti alla data del 1o gennaio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 3.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per gli anni 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.