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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(«Esenzioni in favore delle vittime di atti dolosi di violenza fisica»)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.
  2. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal SSN sul presupposto della denuncia di cui al comma 1, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.