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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
44.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Zona franca comuni montani in decremento demografico)

  1. Nei comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
  4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del sfrattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.