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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
43.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)

  1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 marzo 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.
  3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade.»