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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
42.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ampliamento del ricorso all'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie per le pubbliche amministrazioni)

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.
  2. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono sostitute dalle seguenti: «due anni».
  3. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.