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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.24. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
41.24.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.

  2-ter. Al comma 6-bis, primo periodo dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge n. 130 del 1999, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti basket bond, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-ter, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché all'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.

ident. 41.14.