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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
41.03.
ritirato

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Promozione degli investimenti esteri nel patrimonio immobiliare italiano)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 125 è sostituito dal seguente: «Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:
    1) una SIIQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;
    2) almeno una SIIQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ/SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

  L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società di capitali partecipata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.»;
   b) al comma 126, le parole «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «12 per cento»;
   c) al comma 141-bis, secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette società hanno l'obbligo di quotare parte dei titoli rappresentativi del proprio capitale sociale, oltre che presso il mercato regolamentato del Paese di residenza, anche presso un mercato regolamentato italiano.».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.