Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
«4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione».