Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da 2.000 euro a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 18.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza.»;
b) al comma 2, le parole: «da 2.000 euro a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 18.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza.»;
c) al comma 3, le parole: «da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 11.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza.».