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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.8. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.8.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Reverse charge per il settore orafo)

  1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno l'anno 2020.