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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.7. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.7.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente agli oneri derivanti, pari a 127 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede:
   quanto a 84 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29,3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020; l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 15,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia quanto a 3,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quanto a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   quanto a 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   quanto a 31 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.