Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.