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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.50. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.50.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.