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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.31. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.31.

  Al comma 1, capoverso 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti al versamento delle ritenute» con le seguenti parole: «sono tenuti alla verifica del versamento delle ritenute»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
  «3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è sottoposto a verifica definitiva da parte del committente all'atto della maturazione dei corrispettivi dovuti all'impresa affidataria. La documentazione attestante il regolare versamento è fornita l'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente entro dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1.»;
   c) il comma 4 è soppresso;
   d) al comma 5 sostituire le parole: «degli importi ricevuti» con le seguenti parole: «degli importi versati»;
   e) al comma 5, la lettera c) è soppressa;
   f) i commi 6, 8, 10, 15 e 17 sono soppressi;
   g) al comma 7 sopprimere le parole: «, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine di cui al comma 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5»;
   h) il comma 9 è sostituito dal seguente comma:
  «9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalità indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti, ovvero dai dati trasmessi risultino importi non versati, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria per la quota relativa alle somme dovute al pagamento delle ritenute da parte delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Le somme dovute saranno versate dal committente, che lo perfezionerà, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso di mancata ricezione dei dati di cui al comma 5 il committente comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.».