Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: affidatarie;
b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente».
Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.