Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Qualora il versamento sia di importo inferiore a 50.000 euro, restano esclusi dell'ambito di applicazione del presente articolo: a) le unità immobiliari con un numero inferiore a venti condomini; b) le associazioni; c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni; d) le ditte individuali; e) le persone fisiche che esercitano attività di impresa commerciale; f) le imprese agricole.