Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 capoverso Art. 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «appaltatrice o affidataria»;
2) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente».
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».