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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.24. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.24.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 capoverso Art. 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «appaltatrice o affidataria»;
    2) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  «12-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente».
   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».