Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909,8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022.