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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.17. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.17.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Ritenuta sui bonifici bancari e postali in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

  1. All'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, commi 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio all'impresa beneficiaria, le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, delle ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.