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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.07. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.07.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dilazione delle detrazioni ecobonus e sisma bonus per incapienti sopraggiunti)

  1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».
  2. All'articolo 16, comma, 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente comma si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».
  3. All'articolo 16-bis, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».