Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;
b) il comma 4 è abrogato.
Conseguentemente, al comma 3, le parole: di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.