All'articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente»;
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
e) la lettera o) è soppressa;
f) la lettera p) è soppressa;
g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
« q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
«Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca) – 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
h) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,».
All'articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente»;
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
e) la lettera o) è soppressa;
f) la lettera p) è soppressa;
g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
«q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
«Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca) – 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
h) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,».