Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Le condotte poste in essere in attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, costituiscono adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa.