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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
38.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per agevolare le filiere corte dei prodotti di montagna)

  1. Nelle aree svantaggiate e in relazione al marchio «prodotti di montagna», i prodotti da forno con almeno il 25 per cento da farina e derivati di frutta in guscio commestibile sono inseriti nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.