Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure per agevolare le filiere corte dei prodotti di montagna)
1. Nelle aree svantaggiate e in relazione al marchio «prodotti di montagna», i prodotti da forno con almeno il 25 per cento da farina e derivati di frutta in guscio commestibile sono inseriti nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.